Art. 18.

  Il  permesso  di  ricerca  puo'  essere  intestato a piu' soggetti,
persone  fisiche  o  giuridiche,  comprese le societa' per azioni, in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  16, secondo le quote
indicate nelle domande di permesso.
  I   contitolari   sono   solidamente   tenuti   verso  la  pubblica
Amministrazione    per    gli    obblighi   attinenti   all'esercizio
dell'attivita'  mineraria  e  rispondono  egualmente  in via solidale
anche  nei  confronti  dei  terzi.  Essi  debbono  nominare  un  solo
rappresentante  per  tutti  i  rapporti con l'Amministrazione e con i
terzi.
  La  perdita  dei  requisiti  di cui all'articolo 16 o il ritiro per
qualsiasi  motivo di uno o piu' contitolari non comporta la decadenza
o  la  revoca  del  permesso se gli altri contitolari assumono a loro
carico  la  quota  o  le  quote  di colui o coloro venuti meno, salvi
restando gli eventuali diritti dei terzi.
  La  quota  di  uno  o piu' contitolari non puo' essere ceduta senza
l'autorizzazione   del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso.
  I  decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento,
al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila.
  La  cessione che non sia stata preventivamente autorizzata e' nulla
tanto  fra  le parti quanto nei confronti dell'Amministrazione, salva
l'applicazione dell'articolo 41, punto 7.