Art. 2.

  Il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne
le risorse naturali appartiene allo Stato.
  Le  attivita'  dirette  alla  prospezione,  alla  ricerca  ed  alla
coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel sottofondo
marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane,
dalla  costa  a  bassa marea fino al limite esterno della piattaforma
continentale italiana, sono soggette alle disposizioni della presente
legge e a quelle non contrastanti contenute nelle leggi vigenti.
  Le  attivita' di cui al comma precedente sono esercitate in modo da
non  portare ingiustificate restrizioni alla liberta' di navigazione,
all'esercizio   della   pesca,   alla   conservazione  delle  risorse
biologiche  del  mare,  agli  altri  usi  dell'alto  mare, secondo il
diritto  internazionale,  nonche'  alla  conservazione  del litorale,
delle spiagge, delle rade e dei porti.
  Le  sostanze  minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono
considerate,  a  tutti  gli  effetti,  compresi  quelli  fiscali  non
previsti  dalla  presente legge, alla stregua di, quelle ricavate nel
territorio italiano.
  Le  autorizzazioni  e  le  concessioni  per  la  esplorazione della
piattaforma  continentale a fini diversi da quelli previsti nei commi
precedenti e per lo sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli
idrocarburi e dalle altre sostanze minerali, sono di competenza della
amministrazione  marittima.  Per  tali  autorizzazioni  e concessioni
valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice della navigazione
e  del  relativo  Regolamento  di  esecuzione a quelle vigenti per la
determinazione del canone dovuto.