Art. 20. La durata del permesso e' di sei anni. Il titolare del permesso ha diritto, salvo quanto disposto nel seguente articolo 25, a due successive proroghe, ciascuna di tre anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso. Il permissionario deve presentare, per ciascuna proroga, il programma dei lavori che e' tenuto a eseguire nel nuovo periodo di vigenza del permesso: il programma stesso deve essere approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con il decreto che conferisce la proroga. La proroga e' concessa con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2. Colui che sia decaduto dal permesso di ricerca, o vi abbia rinunciato, o non abbia ottenuto proroghe o alla scadenza del termine delle proroghe stesse non abbia ottenuto la concessione, non puo' ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso.