Art. 20.

  La durata del permesso e' di sei anni.
  Il  titolare  del  permesso  ha  diritto, salvo quanto disposto nel
seguente  articolo  25,  a  due  successive proroghe, ciascuna di tre
anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.
  Il   permissionario  deve  presentare,  per  ciascuna  proroga,  il
programma  dei  lavori  che e' tenuto a eseguire nel nuovo periodo di
vigenza  del  permesso:  il  programma  stesso deve essere approvato,
sentito  il  Comitato tecnico per gli idrocarburi, con il decreto che
conferisce la proroga.
  La proroga e' concessa con decreto del Ministro per l'industria, il
commercio  e  l'artigianato,  di  concerto  con  quello per la marina
mercantile  per  quanto  attiene  alle  prescrizioni  concernenti  le
materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
  Colui  che  sia  decaduto  dal  permesso  di  ricerca,  o  vi abbia
rinunciato, o non abbia ottenuto proroghe o alla scadenza del termine
delle  proroghe  stesse  non  abbia ottenuto la concessione, non puo'
ottenere  nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un
quinquennio dalla cessazione del permesso.