Art. 21.

  Il  titolare  del  permesso  e'  tenuto  ad  iniziare  le  indagini
geologiche  e  geofisiche e le perforazioni nei termini stabiliti nel
permesso.
  Il   termine   non  puo'  essere  superiore  a  dodici  mesi  dalla
comunicazione  del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e
a quarantotto mesi dall'inizio delle stesse per le perforazioni.
  Le  perforazioni  relative ai permessi adiacenti alla costa possono
essere anche eseguite nella terraferma mediante pozzi orientati verso
il  mare,  con  le  particolari  cautele,  modalita' e condizioni che
saranno   imposte   dall'Ingegnere   capo  della  competente  sezione
dell'Ufficio  nazionale  minerario  per  gli  idrocarburi, sentito il
titolare dell'eventuale permesso sull'area litoranea.
  Contro  le determinazioni dell'Ingegnere capo e' ammesso ricorso al
Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato, il quale
decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.
  Ove  il  pozzo  debba  essere  ubicato su zona di demanio marittimo
ovvero  nella  zona  contigua  prevista  dallo articolo 55 del Codice
della  navigazione, il titolare del permesso deve richiedere apposita
autorizzazione o concessione all'autorita' marittima secondo le norme
del Codice stesso e del relativo Regolamento di esecuzione.