Art. 22. Il titolare del permesso deve: 1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso; 2) riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo alla approvazione dell'autorita' mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti; 3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorita' mineraria; 4) comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda; 5) conservare, con le modalita' indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti; 6) consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richieda; 7) osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonche' quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorita' mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dall'autorita' marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.