Art. 22.

  Il titolare del permesso deve:
    1)  svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel
permesso;
    2)  riferire  all'autorita'  mineraria,  nei  termini  e  con  le
modalita'   indicate   nel  permesso,  sulle  indagini  effettuate  e
sottoporre  preventivamente  il  programma  relativo  alla tecnica di
perforazione   di  ciascun  pozzo  alla  approvazione  dell'autorita'
mineraria,  dando  notizie  sull'andamento dei lavori e sui risultati
ottenuti;
    3)  entro  quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne
notizia all'autorita' mineraria;
    4)  comunicare  all'autorita'  mineraria  le notizie di carattere
economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda;
    5) conservare, con le modalita' indicate nel permesso, i campioni
dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed
i campioni dei minerali rinvenuti;
    6)   consegnare  all'autorita'  mineraria  i  campioni  che  essa
richieda;
    7)  osservare  le  disposizioni  della  legge  e  dei regolamenti
minerari  nonche'  quelle previste nel permesso e le prescrizioni che
venissero  impartite dall'autorita' mineraria, ai fini della regolare
esecuzione  del  programma,  e  dall'autorita'  marittima  per quanto
concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.