Art. 23.

  Il  titolare  del  permesso deve corrispondere allo Stato un canone
annuo  di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area
del permesso.
  Il  canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo triennio di
proroga ed a lire trenta per il secondo triennio.
  Il  canone  predetto  e'  pagato  anticipatamente  per ogni anno di
durata del permesso, concesso o prorogato.
  In  caso  di  decadenza  o  rinunzia  totale o parziale e' comunque
dovuto il canone per l'anno in corso.