Art. 24.

  Il titolare del permesso puo' rinunziare anche a parte dell'area di
ricerca,   ma  ciascuna  rinunzia  puo'  comprendere  solo  superfici
continue  e  compatte non inferiori ai diecimila ettari, adiacenti al
perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua del permesso
deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.