Art. 25.

  Alla  scadenza  del primo periodo del permesso l'area della ricerca
e'  ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di
un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.
  La  riduzione e' fatta su un'area continua, compatta e adiacente al
perimetro  dell'area  oggetto  del  permesso,  indicata dal titolare,
computando quelle che hanno formato oggetto di rinunzia ma non quelle
ottenute in concessione.
  L'area  residua  del  permesso deve avere le caratteristiche di cui
all'articolo 19.
  Non  si  fa  luogo  a  riduzione  quando  l'area  da restituire sia
inferiore a 10.000 ettari.