Art. 27.

  Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo,
abbia  rinvenuto  idrocarburi  liquidi  o  gassosi,  e'  concessa  la
coltivazione  entro  un'area  che  comprende  il  pozzo stesso, se la
capacita'  produttiva  del  pozzo e gli altri elementi di valutazione
geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente
lo sviluppo del giacimento scoperto.
  L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il
razionale sviluppo del giacimento scoperto.
  La  domanda  di  concessione  deve  essere  presentata al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  corredata  del
programma  dei  lavori  di  sviluppo e dei lavori di ricerca previsti
nell'ambito  della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal
riconoscimento  da  parte  dell'Ufficio  nazionale  minerario per gli
idrocarburi  del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma
primo.
  Il  programma  indica  il  termine  entro  il  quale  si prevede di
completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.
  La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi
derivanti  dal  permesso,  e' rilasciata, sentito il Comitato tecnico
per  gli  idrocarburi,  con  decreto del Ministro per l'industria, il
commercio  e  l'artigianato,  di  concerto  con  quello per la marina
mercantile  per  quanto  attiene  alle  prescrizioni  concernenti  le
materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
  Con   lo   stesso   decreto  sono  determinate  l'estensione  e  la
configurazione dell'area della concessione, e' approvato il programma
di  sviluppo  del campo di coltivazione e ne e' fissato il termine di
ultimazione  ed  e'  altresi'  approvato  il  programma dei lavori di
ricerca previsti nell'ambito della concessione.
  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  18 della presente legge in
materia   di   contitolarita'   si   estendono  alle  concessioni  di
coltivazione,  in  quanto  applicabili.  A ciascun contitolare di una
concessione   di   coltivazione   spetta   una   parte  dei  prodotti
dell'attivita'  estrattiva,  in ragione della rispettiva quota, salva
diversa pattuizione fra i contitolari.
  La  concessione  e' regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto
del rilascio del relativo permesso.