Art. 27. Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, e' concessa la coltivazione entro un'area che comprende il pozzo stesso, se la capacita' produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto. L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto. La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo. Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione. La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, e' rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2. Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, e' approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione e ne e' fissato il termine di ultimazione ed e' altresi' approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge in materia di contitolarita' si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili. A ciascun contitolare di una concessione di coltivazione spetta una parte dei prodotti dell'attivita' estrattiva, in ragione della rispettiva quota, salva diversa pattuizione fra i contitolari. La concessione e' regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del relativo permesso.