Art. 28. L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessione gia' accordati e confermati ai sensi della presente legge. I vertici dell'area della concessione sono espressi in gradi e minuti primi. Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate piu' concessioni di coltivazione.