Art. 28.

  L'area  della concessione deve essere continua, delimitata da archi
di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad
un  multiplo  di  esso,  salvo  per il lato che coincide con la linea
costiera,   o  con  la  linea  che  segna  il  limite  esterno  della
piattaforma  continentale  italiana  di  cui all'articolo 1, o con il
perimetro  della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di
cui  alla  legge  10  febbraio  1953,  n.  136, o con il perimetro di
permessi  di  ricerca o di concessione gia' accordati e confermati ai
sensi della presente legge.
  I  vertici  dell'area  della  concessione  sono espressi in gradi e
minuti primi.
  Nell'ambito  dello  stesso  permesso  possono essere accordate piu'
concessioni di coltivazione.