Art. 29.

  La durata della concessione e' di trenta anni.
  Decorsi  i  due  terzi  del  suddetto periodo, il concessionario ha
diritto  ad  una  proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di
coltivazione  e  di  ricerca  e  se ha adempiuto a tutti gli obblighi
derivanti dalla concessione.
  La  proroga  e'  disposta  alle stesse condizioni della concessione
originaria,  con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato,  di  concerto  con quello per la marina mercantile per
quanto  attiene  alle  prescrizioni  concernenti le materie di cui al
terzo e quinto comma dell'articolo 2.