Art. 3.

  Le  attivita', di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si
sviluppano nelle seguenti fasi:
    1) prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto
il  sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale
italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie;
    2)  prospezione  analoga  alla  precedente ma in zona delimitata,
consentita con carattere di non esclusivita';
    3)  ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione
obbligata,  consistente  in tutte le operazioni volte al rinvenimento
di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche;
    4)  coltivazione  esclusiva  in  area  compresa  nell'ambito  del
permesso   di  ricerca  e  volta  allo  sfruttamento  del  giacimento
rinvenuto.
  La fase di cui al punto 1) ha carattere di priorita' assoluta: essa
e'   riservata,   in   temporanea   esclusiva,   all'Ente   nazionale
idrocarburi.
  La  fase  di  cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorieta' e
puo'  essere  consentita  sia antecedentemente che contemporaneamente
alle  fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) e' obbligatoria per il
passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).