Art. 3. Le attivita', di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi: 1) prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie; 2) prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusivita'; 3) ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche; 4) coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto. La fase di cui al punto 1) ha carattere di priorita' assoluta: essa e' riservata, in temporanea esclusiva, all'Ente nazionale idrocarburi. La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorieta' e puo' essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) e' obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).