Art. 30. Il concessionario deve: 1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste; 2) riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione; 3) comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico-tecniche e gli altri dati che essa richieda; 4) conservare, con le modalita' indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti; 5) consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richieda; 6) osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorita' mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dall'autorita' marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.