Art. 30.

  Il concessionario deve:
    1)  effettuare  in  ogni  tempo la coltivazione secondo le regole
della  tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno
sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;
    2)  riferire  all'autorita'  mineraria,  nei  termini  e  con  le
modalita'  indicate  nella  concessione, sull'andamento dei lavori in
corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro
il perimetro della concessione;
    3)  comunicare  all'autorita'  mineraria  le notizie di carattere
economico-tecniche e gli altri dati che essa richieda;
    4)  conservare,  con  le  modalita' indicate nella concessione, i
campioni  dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i
lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;
    5)   consegnare  all'autorita'  mineraria  i  campioni  che  essa
richieda;
    6) osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti
minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni
che  gli  venissero  impartite  dall'autorita'  mineraria  al fine di
quanto  prescritto al precedente numero 1) e dall'autorita' marittima
per  quanto  concerne  le  materie  di  cui  al  terzo e quinto comma
dell'articolo 2.