Art. 31. Le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta e il trasporto degli idrocarburi in terraferma, con esclusione delle zone di demanio marittimo e di quelle indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I progetti approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle opere sono proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise dal Ministro stesso con decreto motivato. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo', con decreto motivato, su richiesta del permissionario o del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.