Art. 31.

  Le  opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta e
il  trasporto  degli  idrocarburi in terraferma, con esclusione delle
zone  di  demanio marittimo e di quelle indicate nell'articolo 55 del
Codice  della  navigazione,  sono  dichiarate  di  pubblica  utilita'
nonche'  urgenti  e  indifferibili a tutti gli effetti della legge 25
giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con
l'approvazione  dei  relativi  progetti  da  parte  del  Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato.
  I progetti approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver
luogo  l'espropriazione,  ai  sensi  dell'articolo  17 della legge 25
giugno 1865, n. 2359.
  Le  opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle opere sono
proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
nel  termine  di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise
dal Ministro stesso con decreto motivato.
  Indipendentemente  da  quanto  previsto  dai  commi  precedenti, il
Ministro  per  l'industria,  il  commercio e l'artigianato, puo', con
decreto   motivato,   su   richiesta   del   permissionario   o   del
concessionario,  disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di
beni   riconosciuti   indispensabili   per   l'esecuzione  di  lavori
direttamente  connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando
provvisoriamente l'indennita' di occupazione.
  I  provvedimenti  di  occupazione d'urgenza e quelli di occupazione
temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.