Art. 32.

  Il  concessionario  deve  corrispondere anticipatamente allo Stato,
per  ciascun  anno  di  durata  della  concessione, un canone di lire
quaranta per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.
  In  caso  di  decadenza  o  rinunzia  totale o parziale e' comunque
dovuto il canone per l'anno in corso.