Art. 34.

  La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle
societa'  e  dagli  enti  tassabili  in  base  a bilancio, realizzati
nell'esercizio di attivita' di coltivazione di idrocarburi nelle aree
di  cui  all'articolo  2,  e'  esente  da imposta di ricchezza mobile
categoria  B  nei  venti  esercizi  successivi alla entrata in vigore
della   presente   legge,   purche'   investita   direttamente  nella
prospezione  non  esclusiva  o nella ricerca esclusiva di idrocarburi
liquidi  e  gassosi,  o  in  ambedue  le fasi, esplicate sia nel mare
territoriale,  sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del
territorio  nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio
1957, n. 6.
  L'esenzione  compete  fino  alla  concorrenza  del 50 per cento del
costo dell'attivita' prevista nel precedente comma.
  Per  ottenere  l'esenzione  prevista nel primo comma, le societa' e
gli  enti  tassabili  in  base  a  bilancio  devono  farne  esplicita
richiesta  in  sede  di  dichiarazione annuale dei redditi, indicando
altresi'   la   parte  degli  utili  che  intendono  investire.  Alla
dichiarazione   deve  essere  unito  un  progetto  di  massima  degli
investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle
opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.
  L'esenzione   e'  applicata,  in  via  provvisoria,  in  base  alla
dichiarazione  per  un  importo  non  superiore  al  50 per cento del
reddito  dichiarato,  e,  in  via definitiva, in base alle risultanze
della  documentazione  ed  osservate le condizioni previste nel comma
seguente.
  Le  opere  per  la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono
essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione
ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e
di  ultimazione  dei lavori, nonche' l'ammontare dei costi sostenuti,
dovranno  essere  comprovati  mediante  certificati  rilasciati dalla
Sezione   dell'Ufficio   nazionale   minerario  per  gli  idrocarburi
competente territorialmente.
  La   certificazione  prevista  nel  precedente  comma  deve  essere
presentata  all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente
entro  180  giorni  dalla  ultimazione dei lavori di prospezione e di
ricerca previsti.
  Qualora  risulti che l'attivita' programmata non sia stata iniziata
ed  espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza
del  termine  di  sei  anni  indicato  nel  quinto comma del presente
articolo,  al  recupero  dell'imposta provvisoriamente esonerata e si
applica a carico della societa' o dell'ente una sopratassa pari al 50
per cento dell'imposta medesima.