Art. 35.

  Con   decreto   del   Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  di  concerto  con  i Ministri per le finanze e per il
tesoro,  sentito  il  Comitato  tecnico  per  gli  idrocarburi, sara'
imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.
  Il  bilancio delle societa' e degli enti di cui al comma precedente
dovra' essere costituito da:
    uno stato patrimoniale;
    un  conto  economico  generale  a  struttura analitica dei costi,
ricavi e rimanenze.
  A  partire  dal  primo  esercizio  successivo all'entrata in vigore
della  presente  legge,  le  societa'  e  gli  enti  predetti debbono
trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio
bilancio    al    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato.