Art. 36.

  Il  concessionario  puo'  chiedere  l'ampliamento  dell'area  della
concessione,  purche' nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure
rinunciare  anche  a  parte  della  superficie compresa nel perimetro
della concessione stessa.
  L'area  ampliata  ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve
avere i requisiti di cui all'articolo 28.
  Sulla   richiesta  del  concessionario  provvede  il  Ministro  per
l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per
la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti
le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.