Art. 36. Il concessionario puo' chiedere l'ampliamento dell'area della concessione, purche' nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa. L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 28. Sulla richiesta del concessionario provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.