Art. 37.

  La  gestione  degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo
Stato  ai  sensi  del  precedente  articolo  33, e' affidata all'Ente
nazionale   idrocarburi   ed  e'  regolata  da  apposita  convenzione
stipulata   con  l'Ente  stesso  dal  Ministro  per  l'industria,  il
commercio e l'artigianato e da quelli per le finanze e per il tesoro.