Art. 37. La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente articolo 33, e' affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed e' regolata da apposita convenzione stipulata con l'Ente stesso dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e da quelli per le finanze e per il tesoro.