Art. 39.

  I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla
prospezione,    alla    ricerca    e   alla   coltivazione,   forniti
all'Amministrazione  dai  titolari  dei  permessi e concessioni e che
rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le
interpretazioni  relative,  i  profili  geologici  dei  pozzi  con le
diagrafie,  le  correlazioni  relative,  l'entita' delle riserve, non
possono   essere  resi  pubblici  senza  il  consenso  scritto  degli
interessati.
  I dati e le notizie di cui sopra, relativi a permessi o concessioni
revocati, scaduti o rinunciati, o concernenti aree restituite in base
agli   articoli   24,   25   e   36,  possono  essere  resi  pubblici
dall'Amministrazione  soltanto  dopo  due  anni  dalla cessazione dei
rispettivi titoli.
  L'Amministrazione ha peraltro facolta', in ogni caso, di utilizzare
tutti  gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione dei
risultati   di   carattere   generale  o  regionale  derivanti  dalla
elaborazione collettiva degli elementi medesimi.
  Nulla  e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la
divulgazione dei dati statistici.
  Nel  Bollettino  ufficiale  degli idrocarburi sono pubblicati anche
gli  atti  indicati  nel  secondo  comma dello art. 43 della legge 11
gennaio  1957,  n. 6, e relativi alla materia regolata dalla presente
legge.