Art. 41.

  Il  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato, di
concerto  con  quello  per  la marina mercantile, sentito il Comitato
tecnico  per  gli  idrocarburi,  dichiara  decaduto  il  titolare del
permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo
termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:
    1)  perde  i  requisiti  soggettivi di cui al precedente art. 16,
salvo il caso previsto al terzo comma dell'articolo 18;
    2) non inizia i lavori nei termini prescritti;
    3)  non  svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso
e'  stato  subordinato  e  non  si  attiene  alle  disposizioni delle
autorita' minerarie e marittime;
    4) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto
dal precedente art. 27;
    5) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste
nella sospensione nonostante diffida;
    6) non corrisponde nei termini il canone;
    7) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
    8)  procede  alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze
minerali senza averne avuta autorizzazione;
    9) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge
ed imposti dal permesso a pena di decadenza.