Art. 42. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso: 1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18; 2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione; 3) non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorita' mineraria e marittima; 4) riduce, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione; 5) sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida; 6) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione; 7) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione; 8) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 30 della presente legge; 9) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.