Art. 42.

  Il  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato, di
concerto  con  quello  per  la marina mercantile, sentito il Comitato
tecnico  per  gli  idrocarburi,  dichiara  decaduto il titolare della
concessione,  previa  contestazione  dei  motivi  e prefissione di un
congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare
stesso:
    1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso
previsto al terzo comma dell'art. 18;
    2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine
prescritto nel decreto di concessione;
    3)  non  si  attiene  alle disposizioni impartite dalla autorita'
mineraria e marittima;
    4)   riduce,   senza  apposita  autorizzazione  e  senza  provata
giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
    5) sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella
sospensione nonostante diffida;
    6)  non  corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota
di   prodotto   e  quanto  altro  dovuto  ai  sensi  del  decreto  di
concessione;
    7) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;
    8) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6)
dell'art. 30 della presente legge;
    9)  non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali
la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.