Art. 43. La competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e' estesa alla materia disciplinata dal titolo primo della presente legge. La competenza territoriale delle Sezioni del predetto Ufficio e' stabilita come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge. Resta ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul controllo dell'attivita' che si esplica nello ambito dei permessi e delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo art. 53.