Art. 43.

  La  competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e'  estesa  alla materia disciplinata dal titolo primo della presente
legge.
  La  competenza  territoriale  delle Sezioni del predetto Ufficio e'
stabilita come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.
  Resta  ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul
controllo  dell'attivita'  che si esplica nello ambito dei permessi e
delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge  risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste
della  Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo
art. 53.