Art. 45.

  Il  Comitato  tecnico  per  gli  idrocarburi, per i pareri previsti
nella presente legge, e' integrato dai seguenti componenti:
    un funzionario del Ministero degli affari esteri;
    un funzionario del Ministero della difesa;
    un funzionario del Ministero della marina mercantile;
    un  funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione
economica;
    designati dai rispettivi Ministri.
  Per  i  pareri  sulle  istanze  di  rinnovo  dei  permessi  e delle
concessioni,  rilasciati  prima dell'entrata in vigore della presente
legge  dalla  Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al
successivo art. 53, il Comitato sara' integrato con un rappresentante
della Regione stessa.