Art. 45. Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti nella presente legge, e' integrato dai seguenti componenti: un funzionario del Ministero degli affari esteri; un funzionario del Ministero della difesa; un funzionario del Ministero della marina mercantile; un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica; designati dai rispettivi Ministri. Per i pareri sulle istanze di rinnovo dei permessi e delle concessioni, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalla Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 53, il Comitato sara' integrato con un rappresentante della Regione stessa.