Art. 46. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, rilasciati a norma degli articoli 9, 17 e 27 della presente legge, sono soggetti alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure: a) permessi di prospezione: L. 10.000; b) permessi di ricerca: L. 40.000; c) concessioni di coltivazione: L. 80.000. Alla tassa di cui alla lettera c) sono soggetti anche i decreti di ampliamento dell'area della concessione di coltivazione, emanati a norma dell'art. 36 della presente legge.