Art. 46.

  I  permessi  di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni
di  coltivazione,  rilasciati a norma degli articoli 9, 17 e 27 della
presente  legge,  sono soggetti alla tassa di concessione governativa
nelle seguenti misure:
    a) permessi di prospezione: L. 10.000;
    b) permessi di ricerca: L. 40.000;
    c) concessioni di coltivazione: L. 80.000.
  Alla  tassa di cui alla lettera c) sono soggetti anche i decreti di
ampliamento  dell'area  della  concessione di coltivazione, emanati a
norma dell'art. 36 della presente legge.