Art. 47.

  Le  disposizioni contenute nel titolo primo della presente legge si
applicano  anche  ai  permessi  di  ricerca  ed  alle  concessioni di
coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.
  Ai permissionari ed ai concessionari, che all'atto del conferimento
del  rispettivo titolo abbiano sottoscritto l'impegno a sottostare ad
ogni  futura  norma  legislativa  e  regolamentare  sulla  ricerca  e
coltivazione   degli   idrocarburi  nella  piattaforma  continentale,
saranno  confermati  i  permessi  o  le  concessioni, purche' abbiano
adempiuto  a  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  permesso  o dalla
concessione.
  La conferma del permesso o della concessione e' disposta su istanza
dell'interessato  e  sempreche'  sussistano  le  condizioni di cui al
comma  precedente,  con  decreto  del  Ministro  per  l'industria, il
commercio  e  lo  artigianato,  sentito  il  Comitato tecnico per gli
idrocarburi, di concerto con il Ministro per la marina mercantile per
quanto  attiene  alle  prescrizioni  concernenti le materie di cui al
terzo e quinto comma dell'art. 2.
  Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui
i  permessi  e  le  concessioni  sono  stati  accordati  debba essere
considerata agli effetti degli articoli 20 e 29, approva il programma
che il titolare del permesso o della concessione deve svolgere per la
prosecuzione  della  ricerca  o  dello  sviluppo  del  campo  o della
coltivazione  e  stabilisce  ogni  altro  obbligo in conformita' alle
disposizioni del titolo primo della presente legge.
  I titolari decadono dal permesso o dalla concessione, senza diritto
ad  alcun  indennizzo  o  rimborso di canone gia' corrisposto, se non
presentano  l'istanza  di  conferma  entro  120  giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.