Art. 48.

  Le  conferme,  proroghe e riduzioni di permessi e di concessioni in
corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge possono
essere  concesse,  sentito  il  Comitato tecnico per gli idrocarburi,
anche  se  le  rispettive  aree  non siano conformi al disposto degli
articoli 19 e 28.