Art. 5. La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intesi ad accertare la natura del sottofondo marino, di cui all'articolo 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi. L'Ente nazionale idrocarburi deve eseguire una prospezione estensiva su tutto il sottofondo marino, con carattere di temporanea esclusiva, secondo il programma approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali e con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dello articolo 2. Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone: Zona A: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola a nord del 440 parallelo, eccezion fatta della zona delimitata al punto I della tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136; Zona B: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola fra il 440 e il 420 parallelo e delle isole Tremiti e Pianosa; Zona C: sottofondo marino adiacente al territorio della Sicilia e delle isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie; Zona D: sottofondo marino adriatico e jonico adiacente al territorio della penisola a sud del 420 parallelo; Zona E: sottofondo marino tirrenico adiacente al territorio della penisola, delle isole dell'Arcipelago toscano e delle isole Pontine, nonche' il sottofondo marino adiacente al territorio della Sardegna. La prospezione deve essere completata entro i seguenti termini massimi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge: Zona A, trenta giorni; Zona B, otto mesi; Zona C, ventisei mesi; Zone D ed E, quattordici mesi. L'esercizio dell'attivita' di prospezione e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 16 della presente legge potra' essere consentito ai terzi dopo la scadenza dei termini di cui al precedente comma oppure per le zone sulle quali l'Ente nazionale idrocarburi abbia gia' completato la prospezione.