Art. 5.

  La   prospezione   consiste  in  rilievi  geografici,  geologici  e
geofisici,   eseguiti  con  qualunque  metodo  e  mezzo,  escluse  le
perforazioni meccaniche di ogni specie, intesi ad accertare la natura
del  sottofondo  marino, di cui all'articolo 2, ai fini della ricerca
degli idrocarburi liquidi e gassosi.
  L'Ente   nazionale   idrocarburi   deve  eseguire  una  prospezione
estensiva  su tutto il sottofondo marino, con carattere di temporanea
esclusiva,  secondo  il  programma  approvato,  sentito  il  Comitato
tecnico   per   gli   idrocarburi,   con  decreto  del  Ministro  per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  di  concerto  con  il
Ministro  per  le  partecipazioni  statali e con quello per la marina
mercantile  per  quanto  attiene  alle  prescrizioni  concernenti  le
materie di cui al terzo e quinto comma dello articolo 2.
  Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo
marino viene diviso nelle seguenti zone:

    Zona A: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della
penisola  a  nord  del  440  parallelo,  eccezion  fatta  della  zona
delimitata al punto I della tabella A allegata alla legge 10 febbraio
1953, n. 136;

    Zona B: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della
penisola  fra  il  440  e  il  420  parallelo e delle isole Tremiti e
Pianosa;

    Zona C: sottofondo marino adiacente al territorio della Sicilia e
delle isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie;

    Zona  D:  sottofondo  marino  adriatico  e  jonico  adiacente  al
territorio della penisola a sud del 420 parallelo;

    Zona E: sottofondo marino tirrenico adiacente al territorio della
penisola,  delle isole dell'Arcipelago toscano e delle isole Pontine,
nonche' il sottofondo marino adiacente al territorio della Sardegna.
  La  prospezione  deve  essere  completata  entro i seguenti termini
massimi  a  partire  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge:
    Zona A, trenta giorni;
    Zona B, otto mesi;
    Zona C, ventisei mesi;
    Zone D ed E, quattordici mesi.
  L'esercizio  dell'attivita'  di  prospezione  e di ricerca ai sensi
degli  articoli  9 e 16 della presente legge potra' essere consentito
ai  terzi  dopo  la  scadenza  dei termini di cui al precedente comma
oppure  per  le  zone  sulle quali l'Ente nazionale idrocarburi abbia
gia' completato la prospezione.