Art. 50.

  Per  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori, per il regolare
svolgimento  delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi
e  delle  attivita'  di  preminente interesse generale nonche' per il
buon  governo dei giacimenti, si applicano le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.