Art. 52.

  Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore della ricerca
e   coltivazione   degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel  mare
territoriale   e  nella  piattaforma  continentale,  assegnati  dalla
presente   legge   al   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e a quelle per l'attuazione del precedente articolo
51,  si  provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello
stato  di  previsione  della  spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
  Per  l'esercizio  finanziario  1967  si provvede all'onere relativo
mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1967.
  Il  Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio
decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.