Art. 53.

  Entro  il  termine  di  120  giorni  dall'entrata  in  vigore della
presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di
coltivazione,   rilasciati   dalla   Regione   siciliana   nel   mare
territoriale  adiacente al suo territorio, devono chiedere il rinnovo
del  rispettivo  titolo  al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  Il  rinnovo  del  titolo, previo accertamento dell'osservanza degli
obblighi  assunti  e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi,
e'  accordato  in  conformita' alle disposizioni della presente legge
con   decreto   del   Ministro   per   l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  di  concerto  con quello per la marina mercantile per
quanto  attiene  alle  prescrizioni  concernenti le materie di cui al
terzo e quinto comma dell'articolo 2.