Art. 54.

  L'aliquota   in   natura  stabilita  dall'articolo  33,  quando  e'
corrisposta  per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti
siti  nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle
Regioni  a  statuto  speciale, e', per una terza parte, devoluta alle
Regioni  stesse,  per  essere  destinata  allo  sviluppo  delle  loro
attivita' economiche ed al loro incremento industriale.