Art. 54. L'aliquota in natura stabilita dall'articolo 33, quando e' corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, e', per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attivita' economiche ed al loro incremento industriale.