Art. 55.

  Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di
cui  all'articolo  2  sono  destinati  in  via prioritaria al mercato
nazionale.  Essi  non possono essere esportati senza l'autorizzazione
del  Ministro  per  il  commercio  con  l'estero,  di concerto con il
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
  Gli  idrocarburi  gassosi  estratti  dal  sottofondo  marino di cui
all'articolo  2  non possono essere venduti o comunque utilizzati dal
concessionario,  salvo  per  gli  impieghi  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo  33,  se  non  siano  stati offerti in vendita all'Ente
nazionale idrocarburi in via prioritaria.
  In  caso  di  mancato accordo fra le parti le condizioni di vendita
saranno  stabilite  dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato,  sentite le parti interessate e il Comitato tecnico
per gli idrocarburi.
  I  programmi  di  impiego degli idrocarburi gassosi sono sottoposti
all'approvazione   del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  intesa  con  il Ministero delle partecipazioni
statali, che decidera' sulla base dei programmi di settore deliberati
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.