Art. 55. Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'articolo 2 sono destinati in via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Gli idrocarburi gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'articolo 2 non possono essere venduti o comunque utilizzati dal concessionario, salvo per gli impieghi di cui al terzo comma dell'articolo 33, se non siano stati offerti in vendita all'Ente nazionale idrocarburi in via prioritaria. In caso di mancato accordo fra le parti le condizioni di vendita saranno stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti interessate e il Comitato tecnico per gli idrocarburi. I programmi di impiego degli idrocarburi gassosi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministero delle partecipazioni statali, che decidera' sulla base dei programmi di settore deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.