Art. 56.

  Ai  fini  della  ricerca  degli  idrocarburi  liquidi e gassosi, il
Ministro   per   l'industria,   il  commercio  e  l'artigianato  puo'
autorizzare,  nelle  zone  sottoposte  alla disciplina della legge 11
gennaio  1957,  n.  6,  un'attivita'  di  prospezione  consistente in
rilievi  geologici,  geofisici  e  geochimici, eseguiti con qualunque
metodo  o  mezzo,  escluse le perforazioni meccaniche fatta eccezione
per quelle necessarie per compiere i rilievi geofisici.
  L'attivita'  di  cui  al  comma  precedente  e'  regolata,  con gli
opportuni  adattamenti,  dalle norme degli articoli dal 9 al 15 della
presente  legge  e  da quelle, in quanto applicabili, contenute nelle
leggi minerarie attualmente in vigore.