Art. 56. Ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' autorizzare, nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, un'attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, escluse le perforazioni meccaniche fatta eccezione per quelle necessarie per compiere i rilievi geofisici. L'attivita' di cui al comma precedente e' regolata, con gli opportuni adattamenti, dalle norme degli articoli dal 9 al 15 della presente legge e da quelle, in quanto applicabili, contenute nelle leggi minerarie attualmente in vigore.