Art. 57. L'articolo 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o societa' aventi sede sociale in Italia e alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiane alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purche' abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata. Il permesso e' rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Con lo stesso decreto e' approvato il programma dei lavori che il richiedente intende effettuare. In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la piu' razionale e completa ricerca ed assicuri la piu' sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese. A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande. Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi".