Art. 57.

  L'articolo  2  della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal
seguente:
  "Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti
cittadini  o enti italiani o societa' aventi sede sociale in Italia e
alle  persone  fisiche  e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che
ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiane alla ricerca e
coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nei rispettivi
territori, purche' abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata.
  Il permesso e' rilasciato con decreto del Ministro per l'industria,
il  commercio  e  l'artigianato,  sentito il Comitato tecnico per gli
idrocarburi.  Con  lo  stesso  decreto  e' approvato il programma dei
lavori che il richiedente intende effettuare.
  In  caso  di  concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto
della  presentazione  di  un  programma di lavoro che preveda la piu'
razionale  e  completa ricerca ed assicuri la piu' sollecita messa in
valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte
per  l'esecuzione  di  detto programma, con particolare riguardo alle
esperienze   acquisite   nel  settore  dell'industria  estrattiva,  e
dell'apporto  che  il  richiedente  ha  gia'  fornito o fornisce alle
risorse energetiche del Paese.
  A  parita'  di  condizioni  vale  il  criterio  della  priorita' di
presentazione delle domande.
  Sono  considerate  domande  concorrenti,  ai fini del quarto comma,
quelle  presentate  nelle  more dell'istruttoria e, in ogni caso, non
oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino
ufficiale degli idrocarburi".