Art. 6. Entro i termini indicati nel penultimo comma dello articolo 5, l'Ente nazionale idrocarburi trasmette i risultati, con relativa documentazione, dei lavori eseguiti secondo il programma della prospezione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello delle partecipazioni statali indicando per ogni singola zona le aree, entro la percentuale del 25 per cento, nelle quali devono essere rilasciati all'Ente stesso permessi di ricerca ai sensi del Capo IV della presente legge. Dette aree devono avere i requisiti prescritti dallo articolo 19.