Art. 6.

  Entro  i  termini  indicati  nel  penultimo comma dello articolo 5,
l'Ente  nazionale  idrocarburi  trasmette  i  risultati, con relativa
documentazione,  dei  lavori  eseguiti  secondo  il  programma  della
prospezione    al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  ed  a quello delle partecipazioni statali indicando
per ogni singola zona le aree, entro la percentuale del 25 per cento,
nelle  quali  devono  essere  rilasciati  all'Ente stesso permessi di
ricerca ai sensi del Capo IV della presente legge.
  Dette aree devono avere i requisiti prescritti dallo articolo 19.