Art. 61.

  L'articolo  10 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  titolare  del permesso deve corrispondere allo Stato un canone
annuo  di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area
del permesso.
  Il  canone  annuo e' aumentato a lire venti per il primo biennio di
proroga e a lire trenta per il secondo biennio.
  Il  canone  predetto  e'  pagato  anticipatamente  per ogni anno di
durata del permesso concesso o prorogato.
  In  caso  di  decadenza  o  rinunzia  totale o parziale e' comunque
dovuto il canone per l'anno in corso".