Art. 62.

  L'articolo  13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal
seguente:
  "Al  titolare  del  permesso  che,  mediante  la perforazione di un
pozzo,  abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, e' concessa la
coltivazione  entro  un'area  che  comprende  il  pozzo stesso, se la
capacita'  produttiva  del  pozzo e gli altri elementi di valutazione
geomineraria  disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente
lo sviluppo del giacimento scoperto.
  L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il
razionale sviluppo del giacimento scoperto.
  La  domanda  di  concessione  deve  essere  presentata al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  corredata  del
programma  dei  lavori  di  sviluppo e dei lavori di ricerca previsti
nell'ambito  della  concessione  a pena di decadenza entro 120 giorni
dal  riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi  del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma
primo.
  Il  programma  indica  il  termine  entro  il  quale  si prevede di
completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.
  La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi
derivanti  dal  permesso,  e' rilasciata, sentito il Comitato tecnico
per  gli  idrocarburi,  con  decreto del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato.
  Con   lo  stesso  decreto  sono  determinate  la  estensione  e  la
configurazione dell'area della concessione, e' approvato il programma
di  sviluppo  del  campo di coltivazione, ne e' fissato il termine di
ultimazione  ed  e'  altresi'  approvato  il  programma dei lavori di
ricerca previsti nell'ambito della concessione.
  La  concessione  e' regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto
del rilascio del permesso".