Art. 63. L'articolo 14 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A e annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione gia' accordati. I vertici dell'area di concessione sono espressi in gradi e minuti primi. Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate piu' concessioni di coltivazione".