Art. 63.

  L'articolo  14 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal
seguente:
  "L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi
di  meridiano  e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a
un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con
la  frontiera  dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro
delle zone delimitate nella Tabella A e annessa cartina allegata alla
legge  10  febbraio  1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di
ricerca o delle concessioni di coltivazione gia' accordati.
  I  vertici dell'area di concessione sono espressi in gradi e minuti
primi.
  Nell'ambito  dello  stesso  permesso  possono essere accordate piu'
concessioni di coltivazione".