Art. 64. L'articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "La durata della concessione e' di trenta anni. Decorsi due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione. La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi".