Art. 64.

  L'articolo  18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal
seguente:
  "La durata della concessione e' di trenta anni.
  Decorsi  due  terzi  del  suddetto  periodo,  il  concessionario ha
diritto  ad  una  proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il
programma  di  coltivazione  e  se  ha  adempiuto  a  tutti gli altri
obblighi derivanti dalla concessione.
  La  proroga  e'  disposta  alle stesse condizioni della concessione
originaria  con  decreto del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi".