Art. 65.

  L'articolo  21 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  concessionario  deve corrispondere anticipatamente allo Stato,
per  ciascun  anno  di  durata  della  concessione, un canone di lire
quaranta  per  ogni  ettaro  di  superficie  compresa nell'area della
concessione medesima.
  In  caso  di  decadenza  o  rinuncia  totale o parziale e' comunque
dovuto il canone per l'anno in corso".