Art. 66.

  L'articolo  22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal
seguente:
  "Il titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere allo
Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento
della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.
  L'aliquota  non  e'  dovuta  per  le  produzioni  che  siano andate
disperse,  bruciate,  impiegate negli usi di cantiere o in operazioni
di campo oppure reimmesse nel giacimento.
  Con   decreto   del   Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  di  concerto  con  quello per le finanze, puo' essere
stabilito,   con   preavviso  di  sei  mesi,  che  il  concessionario
corrisponda,  per periodi determinati, invece del prodotto in natura,
il  valore  di  esso  calcolato a bocca di pozzo e determinato con le
modalita' di cui al disciplinare tipo".