Art. 67.

  L'articolo  27  della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituto dal
seguente:
  "Il  concessionario  puo'  chiedere l'ampliamento della concessione
nell'ambito  del  permesso  ancora vigente, oppure rinunciare a parte
della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.
  L'area  ampliata  ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve
avere i requisiti di cui all'articolo 14".