Art. 68.

  L'esenzione  fiscale prevista dall'articolo 34 della presente legge
si  applica  sulla  parte  non  superiore al 50 per cento degli utili
realizzati nell'esercizio di attivita' di coltivazione di idrocarburi
nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n.
6,  purche' tale parte sia direttamente investita nelle operazioni di
prospezione  o  di  ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, o di
ambedue  le  fasi,  sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale,
sia  nella  piattaforma  continentale italiana, e le operazioni siano
completato  entro  quattro  anni  dalla  data  di presentazione della
dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.
  L'esenzione  di  cui al comma precedente e' concessa per la durata,
alle condizioni e con le modalita' indicate nel citato articolo 34.