Art. 69. Gli articoli 34 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dal seguente: "L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attivita' di prospezione non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella Tabella A) allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi. Le societa' di cui al comma precedente hanno facolta' di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese. I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle societa' di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali. Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge".