Art. 69.

  Gli  articoli  34  e  35  della  legge  11 gennaio 1957, n. 6, sono
sostituiti dal seguente:
  "L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attivita' di prospezione non
esclusiva  nonche'  le  attivita'  di ricerca e di coltivazione nelle
zone  diverse  da  quelle  delimitate  nella Tabella A) allegata alla
legge  10  febbraio  1953,  n. 136, attraverso societa' controllate o
collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi.
  Le  societa' di cui al comma precedente hanno facolta' di avvalersi
del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire,
ai   fini  della  esecuzione  della  ricerca  e  della  coltivazione,
associazioni in partecipazione con altre imprese.
  I  permessi  di  prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di
coltivazione  sono  accordati alle societa' di cui al primo comma del
presente  articolo,  d'intesa  con  il Ministro per le partecipazioni
statali.
  Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non
si  applica  la  disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3
della presente legge".