Art. 72.

  L'articolo  25 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal
seguente:
  "Con   decreto   del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  di  concerto  con  i Ministri per le finanze e per il
tesoro,  sentito  il  Comitato  tecnico  per  gli  idrocarburi, sara'
imposta  ai  concessionari  l'adozione  di  un bilancio tipo, secondo
quanto stabilito dal precedente articolo 35.
  Con  disciplinare  tipo,  da approvare con decreto del Ministro per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  sentito  il  Comitato
tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e
le modalita' di esecuzione dei permessi di prospezione e di ricerca e
delle concessioni in applicazione della presente legge.
  Il  disciplinare  tipo  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
  Fino  a  quando  non  sara'  stato  approvato  il disciplinare tipo
previsto  nei  commi  precedenti  continuera'  a  essere applicato il
disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1959,
il  quale, in ogni caso, regolera', fino alle rispettive scadenze, le
attivita'  di  coltivazione  in  corso alla data di entrata in vigore
della presente legge".