Art. 73.

  Salvo  quanto  disposto  nei  successivi  articoli  74,  75, 76, le
modifiche  e  le  integrazioni  alla  legge  11  gennaio  1957, n. 6,
contenute  nella presente legge si applicano ai permessi di ricerca e
alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata
in vigore.