Art. 75.

  La  concessione  di  coltivazione  in corso alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge puo', a richiesta del titolare e degli
interessati,   essere   intestata  a  piu'  soggetti,  ai  sensi  del
precedente articolo 70.
  Le  concessioni  di  coltivazione  gia'  rilasciate  all'entrata in
vigore  della presente legge rimangono inalterate per quanto concerne
la  configurazione  e l'orientamento dell'area, anche se non conformi
alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne
chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste
dall'articolo 63 della presente legge.
  In  caso  di  rinunzia  parziale  l'area  residua della concessione
dovra'  del  pari  avere, per quanto possibile, le caratteristiche di
cui all'articolo 63 della presente legge.
  La durata delle concessioni di coltivazione in corso all'entrata in
vigore della presente legge e' prolungata di dieci anni.
  Le  nuove  misure  dei canoni sono corrisposte a partire dalla data
d'inizio   dell'anno   di   vigenza   della   concessione  successiva
all'entrata in vigore della presente legge.
  Le  nuove  misure  delle  aliquote da corrispondere allo Stato sono
dovute  a partire dall'inizio dell'anno solare successivo all'entrata
in vigore della presente legge.