Art. 76.

  I  permessi  di ricerca e le concessioni di coltivazione rilasciati
all'Ente  nazionale  idrocarburi  e  in corso alla data di entrata in
vigore  della  presente legge possono, su richiesta dell'Ente e degli
interessati,   essere   intestati  a  piu'  soggetti,  ai  sensi  del
precedente articolo 70.
  Si applica la disposizione dell'articolo 69, penultimo comma.