Art. 76. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione rilasciati all'Ente nazionale idrocarburi e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono, su richiesta dell'Ente e degli interessati, essere intestati a piu' soggetti, ai sensi del precedente articolo 70. Si applica la disposizione dell'articolo 69, penultimo comma.