Art. 8.

  Sulle aree per le quali non sono stati accordati all'Ente nazionale
idrocarburi  i  permessi  di  cui  all'articolo  6, sono rilasciati o
permessi  non esclusivi di prospezione, ai sensi del presente Capo, o
permessi di ricerca, ai sensi del successivo Capo IV.
  L'Ente  nazionale  idrocarburi  potra' ottenere nelle aree predette
permessi  di  ricerca,  oltre  quelli  di  cui  allo articolo 6, dopo
trascorsi due anni dal termine di esecuzione della prospezione di cui
all'articolo  5,  senza  peraltro  poter concorrere con le istanze di
terzi presentate entro il biennio citato.