Art. 8. Sulle aree per le quali non sono stati accordati all'Ente nazionale idrocarburi i permessi di cui all'articolo 6, sono rilasciati o permessi non esclusivi di prospezione, ai sensi del presente Capo, o permessi di ricerca, ai sensi del successivo Capo IV. L'Ente nazionale idrocarburi potra' ottenere nelle aree predette permessi di ricerca, oltre quelli di cui allo articolo 6, dopo trascorsi due anni dal termine di esecuzione della prospezione di cui all'articolo 5, senza peraltro poter concorrere con le istanze di terzi presentate entro il biennio citato.